Occorrerà leggere con molta attenzione il dispositivo della sentenza del Tribunale di Kyiv che ha condannato all’ergastolo il giovane sergente russo Shysimarin. Il 28 febbraio scorso il soldato, mentre si ritirava dalla linea di combattimento con la sua squadra, aveva prima rubato un’auto, e poi aveva ucciso, con un fucile kalashnikov, un uomo di 62 anni, disarmato.
Il dispositivo della sentenza dovrà chiarire in particolare tutti gli elementi di prova idonei a ricostruire le circostanze del fatto e soprattutto l’elemento psicologico, che – secondo le ricostruzioni degli organi di informazione – sarebbe stato individuato senz’altro nel dolo e nella deliberata “premeditazione” dell’omicidio.
In ogni caso, vale considerare nelle linee generali che la sentenza, anche nell’aspetto della condanna al massimo della pena, ha sicuri fondamenti giuridici nel diritto internazionale: la protezione delle persone civili dalla violenza bellica costituisce un principio basilare del diritto internazionale umanitario e dei conflitti armati, e l’esecuzione di un civile disarmato, a maggior ragione se non partecipa alle ostilità, costituisce il più simbolico ed eclatante “crimine di guerra”, così come sancito fondamentalmente dal diritto internazionale consuetudinario, dalla Convenzione per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, nota come la Convenzione IV di Ginevra del 1949, in particolare all’articolo 3, e più recentemente dall’ articolo 8 par.2 dello Statuto della Corte penale internazionale.
L’ “ordine” non esime dalla responsabilità
Altro principio fondante che fa reggere la sentenza è che lo “stato di guerra” nel diritto internazionale umanitario non può essere considerato, nel caso in esame, una situazione “necessitante” (il riferimento è alla nozione di “necessità militare”), che possa scriminare o attenuare le responsabilità per una condotta illecita delle cui conseguenze letali si ha piena consapevolezza. Per tale ragione non può operare come scriminante o attenuante nemmeno dell’“ordine” da chiunque sia provenuto.
Secondo alcune interpretazioni, rigorosamente letterali, una norma in tal senso non si rinverrebbe nelle Convenzioni di Ginevra. L’opinione di altra parte della dottrina è che il principio è da esse desumibile, specie in relazione all’articolo 3 comune, e comunque si configura anche nel diritto consuetudinario. Tant’è che in molti ordinamenti giuridici è sancito il “dovere di disobbedienza” per gli ordini che costituiscono “manifestamente reato” (per l’Italia opera in tal senso l’articolo 1349, 2° comma del Codice dell’Ordinamento Militare, D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66).
D’altro canto, se così non fosse, data sempre l’esistenza di un ordine gerarchico in un esercito, sarebbe difficile altrimenti considerare le responsabilità penali individuali, pure richiamate dalle Convenzioni di Ginevra, e anche il genocidio degli ebrei sarebbe rimasto impunito per i vari gerarchi sottoposti, perché ordinato dai vertici politici e militari del Terzo Reich. Infatti, norme specifiche che vietano di considerare come esimente l’ordine superiore si rinvengono nell’articolo 8 dell’Accordo di Londra per il Tribunale di Norimberga, poi ribadite nell’art.7 par. 4 dello Statuto istitutivo del Tribunale per la ex Jugoslavia, e nell’articolo 6 par. 4 in quello del Tribunale per il Ruanda.
Più articolata è invece la previsione introdotta dallo Statuto della Corte penale internazionale, che all’articolo 33 stabilisce che non c’è esimente per l’ “ordine manifestamente illegittimo”, con alcune precisazioni. Lo Statuto stabilisce una presunzione, iuris et de iure, di “manifesta illegittimità dell’ordine” per il “genocidio” e i “crimini contro l’umanità” (Ronzitti). Per i “crimini di guerra” l’esimente potrebbe in teoria configurarsi se il subordinato dimostra di non essere nelle condizioni di conoscere l’illegittimità dell’ordine (es. esegue l’ordine di lanciare un razzo su un obiettivo, dove però non gli viene detto che vi sono dei civili disarmati; se però si trattasse di un edificio civile egli doveva comunque prevederlo).
In altri termini, per il caso in esame, non si può accettare una “inconsapevolezza” che l’ordine di uccidere un civile disarmato fosse “manifestamente illegittimo”. Sul punto vale anche menzionare un deciso orientamento di molti manuali militari e legislazioni nazionali di escludere “necessità militari” quando si tratti di commettere in generale “crimini internazionali” (per l’Italia, così l’art.19 c.3 della L.145/2016 sulle missioni all’estero).
Gli interrogativi sulle conseguenze della sentenza
La sentenza è destinata a suscitare un vivace dibattito, specie in ordine alla opportunità di celebrare il processo proprio in questa fase della guerra, in cui la Russia ha catturato i prigionieri del Battaglione Azov e gli altri militari di Mariupol. La condanna all’ergastolo del militare russo e quelle che potranno riguardare almeno altri 40 soldati russi incriminati potrebbero rappresentare strumenti di pressione delle autorità ucraine per accelerare uno scambio di prigionieri.
In ogni caso, umanamente colpisce la misura estrema dell’ergastolo, comminata per un giovane di 21 anni che la guerra voluta da Putin ha fatto diventare un mostro. La sentenza, tuttavia, sotto il profilo di puro diritto, come si è visto, si poggia su basi solide, e anche la giustizia penale internazionale, a meno che non si pensi a dei Tribunali ad hoc, oggi è retta dal principio di “complementarietà” dello Statuto della Corte penale internazionale: questa interviene solo se uno Stato non vuole o non può giudicare chi abbia commesso tali crimini.
Ciò significa anche se si vorranno giudicare un giorno Putin e i comandanti militari, e l’Ucraina e la Russia non avranno la possibilità/volontà di farlo, allora dovrà pensarci la Corte penale dell’Aja o un Tribunale ad hoc (per esempio per il crimine di “aggressione internazionale”, per il quale, allo stato, la Corte non potrebbe procedere in difetto di una determinazione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu).
Foto di copertina EPA/OLEG PETRASYUK