L’aggressione della Russia all’Ucraina, l’attacco terroristico sferrato da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, la guerra in atto nella Striscia di Gaza hanno portato a un incremento della diffusione dei contenuti terroristici online. Lo ha evidenziato la Commissione europea nella relazione presentata al Parlamento Ue e al Consiglio sull’attuazione del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line, pubblicata il 12 febbraio 2024 (COM(2024) 64, terrorismo online), accompagnata dal documento di lavoro SWD(2024)36, SWD terrorismo).
L’impatto del nuovo quadro normativo
Il quadro normativo Ue, nel corso degli anni, è stato rafforzato anche grazie all’adozione del regolamento sui servizi digitali, ma la diffusione del fenomeno resta alta. Nel documento presentato a febbraio, la Commissione ha indicato di avere ricevuto, nel 2023, informazioni su 349 ordini di rimozione di contenuti terroristici emessi da sei Stati membri (Austria, Cechia, Francia, Germania, Romania e Spagna), seguite da interventi dei prestatori di servizi di hosting per rimuovere i contenuti o disabilitare gli accessi. Prova – scrive la Commissione – del funzionamento degli strumenti offerti dal regolamento, anche se in dieci casi i contenuti non sono stati rimossi e l’accesso non è stato disabilitato dal prestatore di servizi di hosting entro il termine massimo di un’ora stabilito dal regolamento. Tra i dati positivi, la Commissione segnala che al 31 dicembre 2023 “nessun prestatore di servizi di hosting risultava esposto a contenuti terroristici secondo la definizione di cui all’articolo 5, paragrafo 4 del regolamento”. Pienamente operativo lo strumento di Europol PERCI (Platforme Européenne de Retraits des Contenus illégaux sur Internet), ma sono emerse difficoltà nella trasmissione di ordini di rimozione ai prestatori di servizi di hosting con sede in Paesi terzi.
È stato anche attivato, in nove casi, il meccanismo di segnalazione nei casi in cui vi sia una minaccia imminente per la vita in base all’articolo 14 il quale prevede che, in una simile situazione, il prestatore dei servizi di hosting informi immediatamente l’autorità competente per l’indagine o Europol.
Il ritardo degli Stati Membri
Gli Stati, invece, sono in ritardo nella designazione delle autorità competenti, con la conseguenza che la Commissione europea ha inviato 22 lettere di messa in mora, a seguito delle quali quasi tutti gli Stati hanno proceduto all’attuazione individuando l’autorità nazionale. L’Italia, con il decreto legislativo 24 luglio 2023 n. 107 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line”(DLGS 107), ha già proceduto all’individuazione dell’Autorità nazionale competente per gli atti di rimozione dei contenuti nei confronti del prestatore di servizi di hosting nel caso di contenuti terroristici. Si tratta dell’ufficio del pubblico ministero competente in base alle disposizioni del codice di procedura penale e, in taluni casi, dell’ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti del materiale terroristico. Tra le strutture competenti, il Decreto legislativo richiama il Comitato di analisi strategica antiterrorismo (C.A.S.A.), il Comitato istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno con decreto del Ministero dell’interno 6 maggio 2004, che ha disciplinato il Piano nazionale per la gestione dei eventi di natura terroristica, il Dipartimento della pubblica sicurezza e l’Organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.