Sul codice dei crimini internazionali l’Italia deve accelerare

“Stiamo lavorando alacremente al Ministero, siamo in dirittura d’arrivo” ha risposto così il Ministro della giustizia Nordio a chi gli chiedeva notizie del codice dei crimini internazionali messo in cantiere dal suo predecessore, incontrando la stampa a margine della riunione dei ministri della Giustizia dei Paesi del G7, che si è tenuta a Berlino il 28 e 29 novembre scorso.

La dichiarazione del G7 sui crimini in Ucraina

La cooperazione nelle indagini sui crimini internazionali commessi in Ucraina è stato il tema centrale della riunione, a cui hanno partecipato anche il ministro della Giustizia ucraino Maliuska, il Commissario europeo alla giustizia Reynders, il Procuratore della Corte penale internazionale (Cpi) Khan, il Procuratore generale ucraino Kostin e il Procuratore generale federale tedesco Frank.

Nella dichiarazione finale, i Ministri della giustizia dei Paesi del G7 hanno espresso la loro determinazione ad assicurare la repressione degli efferati crimini perpetrati in Ucraina e a rafforzare la cooperazione a tal fine, sottolineando l’importanza delle indagini condotte dalla Procura generale ucraina, dal Procuratore della Cpi e dalle procure degli Stati che hanno recepito nel loro ordinamento il principio della giurisdizione universale sui crimini internazionali, come la Germania.

Sulla capacità dell’Italia di contribuire alla repressione dei crimini in questione, cooperando efficacemente con gli altri Stati e la Cpi, pesa tuttavia l’assenza di una legislazione organica sui crimini internazionali. La disciplina attuale è lacunosa e datata, non essendosi ancora proceduto al pieno adeguamento dell’ordinamento interno allo Statuto di Roma della Cpi, che pure l’Italia ha ratificato nel lontano 1999, e agli emendamenti ad esso successivamente adottati, tra cui quelli sul crimine di aggressione, ratificati all’inizio del 2022.

Lo Statuto di Roma elenca i crimini su cui ha giurisdizione la Cpi. Si tratta del più esteso elenco di crimini internazionali contenuto in uno strumento internazionale. Esso comprende il crimine di genocidio, i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione e corrisponde in massima parte al diritto internazionale consuetudinario.

Le lacune della legislazione italiana

Numerose fattispecie criminose elencate non sono però previste nell’ordinamento italiano. In particolare, la disciplina dei crimini di guerra è contenuta principalmente nel Codice penale militare di guerra, che risale al 1941, e da allora è stata soggetta solo a limitate modifiche. Non sono previsti, ad esempio, il reclutamento di bambini soldato, l’attacco contro beni o personale impiegati in una missione di assistenza umanitaria o di peacekeeping, l’uso di scudi umani, l’attacco contro beni o personale che usino gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra.

Per quanto riguarda i crimini contro l’umanità, la lacuna è, se possibile, più grave, non essendo essi previsti come un’autonoma categoria di crimini nell’ordinamento italiano. Gli atti che costituiscono l’elemento oggettivo di alcuni crimini contro l’umanità, come ad esempio la tortura e lo stupro, sono punibili come reati comuni ai sensi del codice penale.

Le disposizioni del codice, tuttavia, non tengono conto della circostanza che si tratta di atti compiuti nell’ambito di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile, con la consapevolezza di tale attacco. Ne consegue che le pene stabilite dal codice penale non risultano proporzionate alla gravità degli atti in questione. Inoltre, molti crimini contro l’umanità non sono coperti da alcuna disposizione del codice penale. Nell’ordinamento italiano non sono specificamente puniti come tali, ad esempio, lo sterminio, la persecuzione, la sparizione forzata di persone, l’apartheid, la deportazione e il trasferimento forzato di popolazione.

Infine, il crimine di aggressione non è punito in Italia. Gli emendamenti allo Statuto della Cpi riguardanti tale crimine entreranno in vigore per il nostro Paese il 26 gennaio 2023, un anno dopo la ratifica, autorizzata con la Legge n. 202/2021. Ciononostante, ad oggi nessuna disposizione dell’ordinamento interno punisce il crimine di aggressione.

Il progetto di codice della commissione Palazzo-Pocar

A marzo scorso, l’allora Ministra della giustizia Cartabia aveva nominato una commissione di esperti, incaricata di elaborare un progetto di codice di crimini internazionali entro il 30 maggio. La commissione, presieduta dai Professori Francesco Palazzo e Fausto Pocar, ha presentato un articolato e una relazione finale nel termine indicato. L’anticipata fine della legislatura ha, tuttavia, impedito di dare un seguito all’iniziativa.

Il progetto di codice elaborato dalla commissione Palazzo-Pocar disciplina in modo organico il genocidio (attualmente punito dalla Legge n. 962/1967), i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità e il crimine di aggressione, sul modello del codice dei crimini internazionali tedesco. Tutti i crimini previsti sono dichiarati imprescrittibili ed è recepito il principio della giurisdizione universale. È stabilita, infatti, la punibilità secondo la legge italiana anche dello straniero che abbia commesso questi crimini all’estero, purché si trovi in territorio italiano. Solo per il crimine di aggressione, è necessaria la richiesta del Ministro della giustizia.

Di fronte all’enormità dei crimini perpetrati in Ucraina è necessario che l’Italia faccia la sua parte per assicurare giustizia alle vittime, come si è impegnata a fare anche nella riunione di Berlino di fine novembre. È urgente che alle parole seguano i fatti. Il progetto di codice di crimini internazionali redatto dalla Commissione Palazzo-Pocar può costituire la base di un disegno di legge governativo da sottoporre al Parlamento al più presto.

Foto di copertina ANSA/ UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI

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