Hormuz, l’ultimatum e il diritto: quando la minaccia entra nel campo dei crimini di guerra

Donald Trump ha ribadito ieri sera, in conferenza stampa, un ultimatum diretto a Teheran: riaprire lo Stretto di Hormuz entro martedì (7 aprile, ore 20 di Washington), oppure affrontare attacchi “senza precedenti” contro infrastrutture civili iraniane, inclusi ponti e centrali energetiche. Alla minaccia ha affiancato parole ancora più esplicite: l’Iran potrebbe essere “interamente distrutto in una sola notte” – e un messaggio sui social particolarmente ingiurioso, perfino per gli standards di questa presidenza: “Tuesday will be Power Plant Day, and Bridge Day… Open the F—ing Strait, you crazy b—s, or you’ll be living in Hell…” (“Martedì sarà il giorno delle centrali elettriche e dei ponti… Aprite questo fottuto Stretto, bastardi pazzi, oppure vivrete all’inferno…”).

Collocato tra il Golfo Persico e il Golfo dell’Oman, tra Iran e penisola arabica, lo Stretto di Hormuz è uno dei principali choke point energetici del mondo: vi transita oltre un quinto del petrolio mondiale via mare. Qualsiasi interruzione ha effetti immediati sull’economia globale. Non sorprende, quindi, che Teheran lo utilizzi come leva di pressione – se non come strumento di ‘guerriglia internazionale’ nel confronto asimmetrico con Stati Uniti e Israele.

Ma come si configurano, dal punto di vista giuridico, queste minacce?

Il diritto internazionale umanitario – le Convenzioni di Ginevra del 1949 e i Protocolli aggiuntivi – si fonda su una regola essenziale: distinguere sempre tra obiettivi militari e beni civili. Gli attacchi contro beni civili sono vietati. Un’infrastruttura può essere colpita solo se contribuisce in modo effettivo all’azione militare e la sua distruzione offre un vantaggio militare concreto e diretto: non basta che sia “strategica” o economicamente rilevante.

A ciò si aggiungono limiti ulteriori. Il principio di proporzionalità vieta danni civili eccessivi rispetto al vantaggio militare atteso. Il principio di precauzione impone di ridurre al minimo i danni alla popolazione. Soprattutto, sono vietati gli attacchi contro beni indispensabili alla sopravvivenza dei civili – acqua, energia, sistemi alimentari – salvo condizioni molto restrittive.

Queste regole sono in larga parte diritto consuetudinario, cioè norme che vincolano tutti gli Stati perché derivano da una pratica generale accettata come diritto, indipendentemente dall’adesione formale a un trattato. Trovano espressione anche nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, che qualifica come crimini di guerra gli attacchi intenzionali contro beni civili e quelli sproporzionati.

In questo quadro, una minaccia generalizzata di colpire infrastrutture civili, senza riferimento a obiettivi militari specifici, appare difficilmente compatibile con il diritto umanitario. Se attuata nei termini annunciati, potrebbe integrare un crimine internazionale, in particolare un crimine di guerra.

Il problema è che questa qualificazione resterebbe, con ogni probabilità, senza seguito. La Corte penale internazionale non ha giurisdizione automatica: né gli Stati Uniti né l’Iran sono parti dello Statuto di Roma. Per raffronto, l’attività della Corte sul conflitto di Gaza si fonda sul rinvio della Palestina, che ha conferito alla Procura il potere di indagare e perseguire crimini commessi sul suo territorio; una giurisdizione, peraltro, fortemente contestata, in primis da Israele e dagli Stati Uniti.

Un intervento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che può a sua volta deferire una situazione alla Corte, appare altamente improbabile, anche per il diritto di veto dei membri permanenti, inclusi gli Stati Uniti. Non esistono tribunali ad hoc competenti su questo conflitto. In teoria, alcuni Stati potrebbero ricorrere alla giurisdizione universale; in pratica, si tratta di strumenti raramente attivati, soprattutto quando sono coinvolte grandi potenze.

Sul piano interno statunitense, i meccanismi di controllo esistono ma appaiono difficilmente attivabili. Il Congresso dispone di leve rilevanti – dall’autorizzazione all’uso della forza alla supervisione e al controllo dei finanziamenti, fino alle audizioni e alle commissioni d’inchiesta – che nella prassi recente si sono rivelate deboli o tardive. Anche l’extrema ratio dell’impeachment resta uno strumento eminentemente politico, che richiede maggioranze qualificate difficili da raggiungere in un contesto fortemente polarizzato.

Quanto all’uso della forza, la prassi riflette una progressiva espansione dell’autonomia dell’esecutivo a Washington: operazioni militari vengono avviate senza preventiva autorizzazione legislativa, sulla base dei poteri presidenziali e di letture estensive di mandati pre-esistenti. In questo quadro, un’azione contro l’Iran priva di avallo formale e di concertazione con gli alleati non rappresenterebbe un’eccezione, bensì l’apice di una tendenza unilaterale che accentua il divario tra iniziativa presidenziale e controllo democratico.

Questa vicenda conferma, in filigrana, la distanza tra la retorica muscolare – amplificata anche da una certa rappresentazione mediatica internazionale – e quella che si puo’ considerare una duplice debolezza sempre più evidente nel caso americano. La prima riguarda la tenuta del sistema, che fatica a disciplinare sé stesso e mostra l’erosione di anticorpi istituzionali a lungo considerati tra i più solidi al mondo nel contenere derive, anche personalistiche, del potere esecutivo. La seconda investe l’azione politica: dietro la retorica della forza emerge un quadro fatto di contraddizioni, arretramenti, improvvisazione che, specialmente nei dossier più complessi, restituisce una certa impressione di inettitudine. Lo si è visto sull’Ucraina. Lo si osserva oggi sull’Iran

Resta infine un dato di fondo: l’appello di Trump alla rivolta. La ferocia del regime e il sacrificio già pagato dal popolo iraniano non sono in discussione. Ma un regime sotto attacco si arrocca, si radicalizza e colpisce innanzitutto i propri cittadini. La popolazione finisce così stretta tra repressione, rischio di escalation e una linea esterna segnata da improvvisazione e incoerenza; chiedere a un popolo di esporsi fino al sacrificio richiederebbe, come minimo, credibilità del sostegno e solenne rispetto della parola data – proprio ciò che l’azione di questa amministrazione sembra aver metodicamente svuotato di ogni significato.

Funzionario internazionale dal 2007, ha ricoperto incarichi, tra gli altri, presso la Corte europea dei diritti dell’uomo, la Corte interamericana dei diritti umani e la Corte penale internazionale. Attualmente lavora per l’Unione europea.

L’area dell’ex Unione Sovietica e i suoi mutamenti restano uno dei suoi principali ambiti di interesse.

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