Non c’era nessun dubbio ma adesso lo ha stabilito anche la Pre-Trial Chamber: l’Ungheria ha violato l’obbligo di cooperare con la Corte penale internazionale rifiutandosi di arrestare il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu, destinatario di un mandato di arresto emesso dalla Corte il 21 novembre 2024. Il Premier Viktor Orban lo aveva accolto con tutti gli onori e aveva poi provato a sostenere la legittimità del mancato arresto invocando il diritto interno. Tesi che sono state respinte dalla Pre-Trial Chamber che, con decisione del 24 luglio (ICC-01/18, Ungheria) ha accertato la violazione dello Statuto da parte dell’Ungheria, Stato parte allo Statuto (anche se ha depositato la richiesta di ritirarsi). Con l’indicata decisione, la Pre-Trial Chamber ha deferito la questione all’Assemblea degli Stati parte. L’articolo 87 dello Statuto – scrivono i giudici – obbliga gli Stati parte alla cooperazione con la Corte, nella quale è essenziale l’esecuzione dei mandati di arresto perché, disattendere tale obbligo, ha come conseguenza la paralisi della Corte che non può procedere in contumacia. L’articolo 87, par. 7 dello Statuto dispone che “Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal presente Statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del presente Statuto, la Corte può prenderne atto ed investire del caso l’Assemblea degli Stati parti, o il Consiglio di Sicurezza se è stata adita da quest’ultimo”. Pertanto, la Camera preliminare ha prima accertato l’esistenza di queste due condizioni e ha poi constatato l’irrilevanza del ritiro dello Statuto da parte dell’Ungheria che avrà effetto solo dal 2 giugno 2026, con la conseguenza che, fino a quel momento, Budapest è vincolata a rispettare gli obblighi statutari. Nessun rilievo – prosegue la Corte – per il diritto interno come giustificazione del mancato adempimento dell’obbligo, così come l’Ungheria non poteva invocare l’articolo 98 dello Statuto in base al quale, in alcuni casi, le richieste della Corte relative alla consegna o all’assistenza da parte degli Stati possono incontrare dei limiti, perché per invocare tale norma è necessario rispettare le condizioni fissate dall’articolo 195 del Regolamento della Corte che, tra l’altro, richiede una preliminare interlocuzione tra Stato e Corte del tutto assente in questo caso.
Così, la Pre-Trial Chamber, accertata la situazione, la gravità della mancata cooperazione che ha impedito il funzionamento della Corte, la mancata comunicazione dell’Ungheria che avrebbe potuto portare a superare eventuali ostacoli nell’esecuzione della richiesta, ha ritenuto necessario effettuare il deferimento all’Assemblea degli Stati parte affinché prenda tutte le misure necessarie.
Professore ordinario di diritto internazionale, giornalista pubblicista e avvocato. Collabora abitualmente con Il Sole 24 ore e il settimanale giuridico Guida al diritto.