Anche se la minaccia di atti terroristici non riguarda direttamente uno Stato, quest’ultimo può adottare misure volte a limitare la libertà di associazione per esigenze di sicurezza, anche perché l’articolo 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nella parte in cui prevede deroghe alla libertà di associazione, consente agli Stati di stabilire limiti per impedire che il proprio territorio venga utilizzato per facilitare il terrorismo o per portare la violenza nei conflitti all’estero. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza depositata il 10 ottobre, nel ricorso Internationale Humanitäre Hilfsorganisation e V. contro Germania (ricorso n.11214/19, CASE OF INTERNATIONALE HUMANITÄRE HILFSORGANISATION E. V. v. GERMANY ), con la quale Strasburgo ha ritenuto che lo Stato in causa non avesse violato l’articolo 11 della Convenzione europea, che riconosce il diritto alla libertà di associazione, per aver vietato l’attività di un’associazione, con conseguente scioglimento e sequestro dei suoi beni, poiché essa aveva finalità incompatibili con la convivenza e la comprensione tra i popoli. L’associazione no-profit che ha fatto ricorso a Strasburgo, con sede a Francoforte, aveva l’obiettivo di fornire aiuti umanitari in caso di catastrofi naturali e guerre e, a questo fine, raccoglieva donazioni in Germania convogliandole ad organizzazioni in Paesi del Medio Oriente. Alcune organizzazioni realizzavano progetti sociali a beneficio della popolazione palestinese a Gaza e in Cisgiordania. Una di queste associazioni, la “Islamic Society”, aveva iniziato a finanziare un progetto a Gaza a beneficio dei figli di “martiri”, combattenti per la causa palestinese. Nel corso degli anni la maggior parte dei finanziamenti della ricorrente erano andati alla “società islamica”. Il Ministro dell’interno tedesco, ritenendo che l’associazione agisse contro la reciproca comprensione tra i popoli, contribuendo alla violenza portata da Hamas a Gaza, aveva ordinato la confisca di alcuni beni. La Internationale Humanitäre Hilfsorganisation aveva impugnato la decisione del Ministro. La vicenda era arrivata dinanzi alla Corte costituzionale che, però, aveva convalidato l’operato del Governo e aveva escluso la possibilità di applicare misure meno intrusive. Di qui il ricorso alla Corte europea. Strasburgo è partita dall’esame della classificazione di Hamas come entità coinvolta in atti terroristici e ha considerato, a tal proposito, anche la sentenza della Corte di giustizia del’Unione europea che, il 23 novembre 2021 (causa C-833/19), aveva respinto il ricorso di Hamas che contestava l’inclusione del gruppo tra quelli destinatari di specifiche misure nell’ambito della lotta al terrorismo. Per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 11, la Corte dei diritti dell’uomo ha osservato che la stessa norma prevede alcune restrizioni alla libertà di associazione, che devono essere previste dalla legge e necessarie in una società democratica, per perseguire un fine legittimo come la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico e, tra gli altri, la prevenzione dei reati. Si tratta – precisa la Corte – di eccezioni da interpretare restrittivamente. La misura decisa dal Governo era prescritta dalla legge (articolo 9, par. 2 della Basic Law) e perseguiva un fine legittimo ossia bloccare il finanziamento di un’associazione collegata all’organizzazione terroristica Hamas. La Corte europea riconosce che ogni eccezione all’esercizio del diritto di associazione deve essere basata su un “bisogno sociale imperativo”, con la conseguenza che la nozione di “misura necessaria” non può essere intesa come “utile” o “desiderabile” e ritiene che nel caso in esame l’intervento del Governo tedesco era funzionale a impedire il finanziamento diretto o indiretto del terrorismo internazionale. Pertanto, poiché l’articolo 11 non protegge le associazioni che sono impegnate in attività contrarie ai valori convenzionali anche perché l’articolo 17 stabilisce che nessuna disposizione della Convenzione può essere utilizzata per distruggere i diritti convenzionali, Strasburgo ha ritenuto la misura necessaria e compatibile con la Convenzione, anche perché l’associazione ricorrente non si era dissociata dagli obiettivi e dalle azioni violente di Hamas.