IAI
Violati trattati e norme

Nave Diciotti: il diritto alla prova delle emergenze

30 Ago 2018 - Onofrio Spinetti - Onofrio Spinetti

È ormai conclusa la vicenda in mare che ha visto 177 naufraghi, soccorsi dal pattugliatore d’altura Ubaldo Diciotti della Guardia Costiera italiana, divenire parte di una battaglia politica che si è giocata e si sta giocando ancora fra il Governo italiano e l’Unione europea. L’oggetto di discussione riguarda la questione dei ricollocamenti dei migranti (intesi nel senso da comprendere sia richiedenti asilo che migranti economici) provenienti per la maggior parte dal Nord Africa che, il più delle volte, vengono soccorsi in acque internazionali e fatti sbarcare sul territorio italiano.

Il caso, che si è protratto per giorni, ha già portato ad un’indagine della magistratura italiana che vede indagato l’attuale ministro dell’Interno Matteo Salvini per sequestro di persona, abuso d’ufficio, arresto illegale, sequestro di persona a scopo di coazione e omissione di atti di ufficio. Al di là dell’inchiesta penale che sta seguendo ormai il suo corso, è appena il caso di rilevare come un’azione del genere violi potenzialmente ed in maniera non trascurabile più di una norma derivante dall’ordinamento internazionale.

Non rispettate le linee guida dell’Organizzazione marittima internazionale
In primo luogo va evidenziato come l’avere vietato per giorni lo sbarco nel porto di Catania delle persone soccorse dalla Diciotti abbia comportato un eccessivo aggravio di tempo nella conclusione del soccorso effettuato dalla nave militare italiana in acque internazionali.

Infatti, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni Sar e Solas nonché dalle linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare dell’Imo, lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco al più presto fornendo un luogo sicuro (in questo caso trattavasi del porto di Catania) in cui terminare le operazioni di soccorso, stabilendo altresì che “sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità non appena possano essere intraprese soluzioni alternative”.

Una potenziale condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo
Ulteriore violazione è desumibile dalla circostanza di aver trattenuto a bordo della Diciotti 177 persone sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano senza una decisione formale e non sottoponibile a revisione giudiziale e, inoltre, senza aver fornito alcuna informazione relativa ai motivi del trattenimento.

In tal senso può parlarsi di una privazione arbitraria della libertà personale come sostenuto in più occasioni dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. E’ emblematico in questo senso come l’Italia sia stata già condannata dalla Corte per violazione dell’art. 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) della Cedu ed anche dell’art. 13 della stessa Carta in relazione all’assenza di ricorsi effettivi contro le condizioni di detenzione (Khlaifia e altri c. Italia [GC] ricorso n.16483, sent. Del 15 dicembre 2016), in relazione a un caso in cui dei cittadini tunisini erano stati trattenuti per giorni nel porto di Palermo a bordo del cacciatorpediniere Audace della Marina Militare italiana e del traghetto Moby Vincent.

Va inoltre sottolineato che una ipotetica condanna nei confronti dell’Italia per violazione dell’art. 5 ne comporterebbe l’obbligo a corrispondere una riparazione nei confronti dei ricorrenti, come stabilito dall’ultimo paragrafo dello stesso articolo.

Illegittimo un trasferimento dei migranti in Albania
Non è privo di rilievo l’accordo raggiunto dall’esecutivo sul ricollocamento di una parte dei migranti sbarcati dalla nave Diciotti: la maggior parte delle 177 persone resteranno sul territorio italiano (ospitati dalla Conferenza episcopale italiana) mentre l’Irlanda e l’Albania si sono fatte carico di accogliere 20 migranti ciascuna.

Secondo quanto disposto all’art. 13 del Regolamento Dublino III, “quando è accertato … che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un Paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale”. Pertanto, dal momento in cui i migranti sono stati soccorsi dall’imbarcazione della Guardia Costiera italiana, si è incardinata per lo Stato italiano la competenza a esaminare le domande di protezione.

Non si pongono dubbi in relazione alla parte di richiedenti ospitati dalla Cei che, quindi, resteranno in territorio italiano, potendo presentare domanda di asilo in Italia, e nemmeno in relazione alla parte di richiedenti di cui si è fatta carico l’Irlanda che, in qualità di Stato membro dell’Ue, può assumere la qualità di Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale, nel caso di specie in base a quanto stabilito dalle clausole discrezionali di cui all’art. 17 del Regolamento e in deroga al criterio previsto dal citato art. 13.

Una potenziale violazione della normativa europea relativa alla protezione internazionale può, invece, derivare dal ricollocamento di parte dei richiedenti in Albania: Paese non facente parte dell’Unione europea e con un sistema normativo in materia di protezione internazionale non conforme al Sistema comune europeo di asilo. In tal senso si andrebbe a violare il diritto di presentare domanda di asilo allo Stato italiano, sancito anche dalla Costituzione italiana all’art. 10 comma 3, a quella parte di potenziali richiedenti che andrebbero a essere ricollocati in Albania.

In conclusione sembra il caso di sottolineare come un tale approccio al fenomeno migratorio, che da anni interessa l’area del Mediterraneo e che non si arresterà in tempi brevi, sembra non essere la scelta più oculata nell’ottica del rispetto dei diritti umani di chi cerca protezione o semplicemente condizioni di vita migliori. Prendendo in prestito le parole dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati Filippo Grandi: “Quanto è successo deve essere un campanello d’allarme. La situazione della nave Diciotti è ora risolta, ma cosa succederà la prossima volta?”.