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Intercettazioni

Anche Berlusconi nell’occhio del grande fratello

1 Mar 2016 - Mirko Sossai - Mirko Sossai

È stata rilanciata con enfasi da tutti i principali quotidiani nazionali la notizia della pubblicazione da parte di Wikileaks di intercettazioni effettuate nel 2011 dall’Agenzia di sicurezza nazionale statunitense (NSA) nei confronti dell’allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Ciò ha riproposto all’attenzione dell’opinione pubblica la questione dei programmi di sorveglianza elettronica condotti dagli Stati Uniti, insieme al Regno Unito e ai partner appartenenti al gruppo dei ‘five eyes’, nei riguardi sia di individui comuni sia dei leader di governi alleati. Le rivelazioni di Edward Snowden nel 2013 avevano allora innescato un vivace dibattito circa la liceità di tali programmi e i possibili limiti alle attività di intelligence.

Lo spionaggio nel diritto internazionale
L’intercettazione di comunicazioni effettuate da un primo ministro o da altri organi dello stato ricade nella definizione di spionaggio, dal momento che costituisce raccolta di informazioni senza il consenso dello stato. Occorre precisare che per i programmi effettuati dalla NSA non si può parlare di spionaggio in tempo di guerra, condotta comunque lecita in diritto internazionale, sebbene la spia non abbia diritto allo status di prigioniero di guerra.

Quanto allo spionaggio in tempo di pace, è opinione condivisa che non vi sia alcuna specifica norma di diritto internazionale generale che lo vieti. È inoltre difficile sostenere che lo spionaggio costituisca di per sé un illecito intervento negli affari interni, dal momento che occorrerebbe dimostrare l’esistenza di un certo grado di coercizione rispetto alle scelte politiche di un altro Stato.

Taluni hanno invece sostenuto che l’intercettazione di comunicazioni riservate che coinvolgano organi dello stato possa comunque configurarsi come una violazione della sovranità statuale nel suo senso più classico. Resta il fatto che gli Stati rimangono liberi di considerare penalmente perseguibili le attività di spionaggio per conto di servizi segreti stranieri.

Diritto alla privacy nell’era digitale
Nel dicembre 2013, su iniziativa del Brasile e della Germania, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite aveva adottato la ris. 68/167, con la quale si esprimevano forti preoccupazioni sull’impatto negativo dei programmi di sorveglianza e intercettazioni sul godimento dei diritti umani. La risoluzione precisa che il quadro giuridico di riferimento fondamentale è costituito dall’art. 12 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dall’art. 17 del Patto sui diritti civili e politici, il quale vieta ogni interferenza arbitraria o illegittima nella vita privata.

Su richiesta della stessa Assemblea generale, l’Alto Commissario per i diritti umani ha quindi prodotto un rapporto sul “diritto alla privacy nell’era digitale”, che ha aperto la strada alla nomina nel luglio 2015, in senso al Consiglio dei diritti umani dell’ONU, di un relatore speciale sul diritto alla privacy, nella persona del maltese Joseph Cannataci.

Sorveglianza di massa e diritti umani
L’azione delle Nazioni Unite ha certamente contribuito a indirizzare il dibattito in parte sui binari dei diritti umani degli individui coinvolti nei programmi di sorveglianza e non soltanto degli interessi e della sovranità degli stati. Naturalmente, una questione preliminare di non poco conto è se le intercettazioni di un capo di governo estero ricadano nell’ambito di applicazione del Patto sui diritti civili e politici.

Per quanto gli Stati Uniti continuino ad avanzare un’interpretazione restrittiva del concetto di giurisdizione, limitandolo al territorio dello stato, vari autori hanno invece sostenuto che i trattati sui diritti umani si applichino anche a interferenze c.d. ‘extraterritoriali’ con il diritto alla privacy.

Quanto agli aspetti sostanziali, la tutela della privacy contenuta nell’art. 17 del Patto sui diritti civili e politici si esprime in termini generici e non chiarisce che cosa si debba intendere per un’interferenza arbitraria nella vita privata. Il corrispondente art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo sancisce che le ingerenze dell’autorità pubblica devono essere stabilite per legge e debbono costituire una misura necessaria, in una società democratica, per tutelare la sicurezza nazionale e quella pubblica.

Misure di sorveglianza in Francia e Ungheria
Il tema è di strettissima attualità anche in ragione della recente adozione in Francia di una nuova legge sulle misure di sorveglianza delle comunicazioni elettroniche internazionali, dopo gli eventi di Parigi del 13 novembre 2015, che espande i poteri dell’esecutivo in materia di acquisizione di dati, senza preventiva autorizzazione o controllo giudiziario.

Vi è da sottolineare che in una recente decisione (Szabó e Vissy c. Hungary), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto contraria all’art. 8 della Convenzione la legislazione antiterrorismo ungherese, che prevede attività di sorveglianza segreta, dal momento che non contiene garanzie sufficientemente precise, efficaci e complete.

Già nel settembre 2014 aveva suscitato scalpore il rapporto del Relatore speciale dell’ONU sul rispetto dei diritti umani nella lotta al terrorismo, Ben Emmerson, il quale denunciava che l’esistenza di programmi di sorveglianza su vasta scala costituisse un’interferenza sproporzionata con il diritto alla privacy. Vi si osservava che sebbene via fosse un interesse pubblico al contrasto al terrorismo, ciò non potesse giustificare misure di sorveglianza senza alcun limite sia rispetto alle categorie di persone coinvolti nella misura sia alla loro durata.

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