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Crisi finanziaria

Il salvataggio della Grecia rispetta i trattati?

21 Mag 2010 - Gian Luigi Tosato - Gian Luigi Tosato

La crisi in Europa è già di per sé così grave e difficile che non è il caso di complicarla ancor di più con pretesi vincoli di carattere legale. Mi riferisco all’idea, diffusamente circolata, che il pacchetto Grecia sarebbe contrario a fondamentali principi del diritto dell’Unione. Se così fosse, per ricondurre la manovra a legalità, bisognerebbe affrettarsi a modificare i Trattati. Ma poiché questo è tutt’altro che agevole e richiede comunque tempi lunghi, come insegnano le ultime sofferte revisioni, ci si troverebbe di fronte alla seguente alternativa: rispettare i Trattati abbandonando la manovra o andare avanti con la manovra in aperta violazione del principio di legalità.

Clausola di non salvataggio
La pretesa violazione troverebbe base nell’art. 125 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue), la nota clausola del no bail-out. Secondo la tesi in esame questa clausola metterebbe al bando ogni misura di salvataggio di uno Stato membro in crisi; non solo la diretta assunzione di debiti sovrani da parte dell’Unione o di altri Stati membri, ma anche qualsiasi sostegno finanziario sotto forma di prestiti, garanzie, linee di credito, acquisto di titoli pubblici o accettazione degli stessi in garanzia. In caso diverso verrebbe meno uno dei capisaldi dell’unione monetaria, così come disegnata a Maastricht; l’obbligo, cioè, di mantenere i conti pubblici in ordine e l’esclusiva responsabilità dello Stato inadempiente nel caso in cui questo non si verifichi.

Ma è così che l’art. 125 va interpretato? Intanto non è quello che si desume dal testo letterale. La norma si limita a dire che l’Unione e gli Stati membri non sono responsabili e non subentrano nei debiti di un altro Stato membro. In altri termini, i debiti di quest’ultimo non si estendono all’Unione e agli altri Stati membri; rimangono solo ed esclusivamente dello Stato che li ha contratti. Più oltre la formulazione dell’art. 125 non si spinge. In particolare, non vi è traccia del preteso divieto di ogni e qualsiasi sostegno finanziario. Una lettura del genere sarebbe peraltro incompatibile con i canoni dell’Interpretazione sistematica. Non si concilia infatti con l’art. 122 Tfue, che autorizza esplicitamente l’assistenza finanziaria di uno Stato in speciali circostanze; ancor di più contrasta con il principio di solidarietà enunciato fin dal preambolo del Trattato sull’Unione europea (Tue) e inserito poi nell’art. 3 Tue. È evidente che un principio così fondamentale non può essere contraddetto da un’interpretazione dell’art. 125 Tfue tale da escludere qualsiasi forma di solidarietà nell’Unione verso uno dei suoi membri in crisi.

Azzardo morale
Resta l’obiezione delle finalità dell’art. 125, che sarebbero eluse dall’interpretazione proposta. Assunzione del debito e altre forme di sostegno finanziario, anche se non coincidenti, approderebbero – si osserva – allo stesso risultato: quello di assolvere lo Stato inadempiente dalle sue responsabilità, oltre a premiare operatori avventati o deliberatamente senza scrupoli. È il tema dell’azzardo morale che rimarrebbe impunito e dunque incentivato. L’argomento è serio ma non giustifica la conseguenza che se ne vuole trarre. Esige che eventuali misure di aiuto siano attuate in modo appropriato, non che siano precluse in blocco. Il che è certamente possibile oltre che doveroso.

La prassi internazionale ben conosce la “condizionalità” che accompagna gli interventi del Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo stesso si sta ora verificando per il pacchetto Grecia; e la partecipazione del Fmi lo sta a confermare. Le misure annunciate sono tutt’altro che indolori per lo Stato beneficiario; e possono essere modulate in modo giustamente punitivo per operatori e speculatori non meritevoli di tutela. In definitiva, il sostegno finanziario non conduce necessariamente ad un esonero di responsabilità per i soggetti implicati.

Le obiezioni di carattere legale non si limitano peraltro all’art. 125 Tfue. Entra in gioco anche la costituzione tedesca e soprattutto la sua temutissima Corte costituzionale. Il riferimento d’obbligo è alla recente sentenza sul Trattato di Lisbona, che si opporrebbe a qualsiasi salvataggio, quanto meno in forme che possono implicare l’esercizio di nuove competenze per l’Unione. Si spiegherebbero anche così (non solo per gli umori dell’opinione pubblica) le protratte esitazioni di Angela Merkel.

Sennonché, troppo spesso le voci euroscettiche hanno cercato di spingere la sentenza della Corte tedesca al di la di quello che essa ha inteso affettivamente affermare. La sentenza non preclude ulteriori sviluppi dell’integrazione europea, né si oppone all’assunzione di nuovi compiti dell’Europa in materia di governance economica. Essa si limita a richiedere la preventiva approvazione del Parlamento. Ciò che si è puntualmente verificato in Germania, come in Italia, a proposito del pacchetto Grecia; anche se le misure adottate trovano base sicura nell’art. 122 Tfue e più in generale nel principio di solidarietà e, dunque, non implicano l’esercizio di nuove competenze.

Dopo le considerazioni che precedono torno al punto di partenza: non mi pare il caso di aggiungere complicazioni di carattere legale ad una situazione già di per sé così critica e delicata.

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Vedi anche:

P. Guerrieri: Due scenari per l’Euro

A. Atteritano, M. Bordoni: Se la Grecia affonda